Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Art.95. Attribuzione ai comuni Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello stato per esigenze di servizio.

Art.96. Attribuzioni delle province Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’art.3, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n.393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari;la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art.3, secondo comma, del medesimo decreto del presidente della repubblica;la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell’art.84 del predetto decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n.393 . Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n.393;

b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotra sportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dall'1 gennaio 1980. Capo V - Navigazione e porti lacuali

Art.97. Navigazione e porti lacuali Le funzioni amministrative relative alla materia “navigazione e porti lacuali” concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie;i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni. Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

Art.98. Gestioni comuni Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo, quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi maggiore, di como e di garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello stato. Resta salva la competenza dello stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago maggiore. Capo VI - Caccia

Art.99. Caccia Le funzioni amministrative relative alla materia “caccia” concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi;la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e della organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo. Capo VII - Pesca nelle acque interne

Art.100. Pesca nelle acque interne Le funzioni amministrative relative alla materia “pesca nelle acque interne” concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall’art.1, secondo comma, del decre to del presidente della repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale. Capo VIII - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

Art.101. Funzioni amministrative trasferite Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conser vazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;

e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti ter mici. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo;nonché alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all’art.89 del decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n.185 .

Art.102. Competenze dello stato Ferme restando le competenze attribuite allo stato dalla legge 10 maggio 1976, n.319, sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti:

1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;

2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica;

3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;

4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;

5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 mag gio 1976, n.319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;

6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall’art.104, primo comma;

8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all’articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n.615 ;

10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

Art.103. Funzioni delegateÈ delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

Art.104. Attribuzione agli enti locali Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:il controllo dello inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici;il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli;la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti:il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dello inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dall'1 gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

Art.105. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali. Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Art.106. Espropriazione per pubblica utilità Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza. Restano di competenza dello stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

Art.107. Organi tecnici dello stato Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'avvocatura dello stato.tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato.

Art.108. Consiglio superiore dei lavori pubblici Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo prece- dente, del consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello stato e delle regioni.

 

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